Blue Flower

06
Nov

Sottotetti, via al recupero a fini abitativi

Inviato il

b2ap3_thumbnail_35_Imperia_ph-carlo-docchio_20141106-155540_1.jpgLa legge per il recupero dei sottotetti a fini abitativi cambia. Infatti con 32 voti favorevoli e 1 astenuto (Raffaella Della Bianca, Gruppo misto) è stato approvato il disegno di legge “Modifiche alla legge regionale numero “4/2001 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti). Come spiegato fra gli altri dall’assessore all’urbanistica Gabriele Cascino, la vecchia legge del 2001 non dava più certezze di applicazione ed era caduta in una situazione di empasse. Sentenze e modifiche di leggi avevano contribuito a rendere il testo inapplicabile. Con il nuovo provvedimento si forniscono maggiori certezze e parametri chiari. Alla legge sono stati apportati alcuni emendamenti proposti dall’assessore all’urbanistica Gabriele Cascino e da Sergio Scibilia (Pd). Respinti alcuni emendamenti presentati da Marco Melgrati (Forza Italia).

Con la nuova legge vengono introdotte modifiche alla disciplina legislativa regionale in materia di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti per consentirne una migliore operatività. Si stabiliscono le caratteristiche dei locali sottotetto suscettibili di interventi di recupero a fini abitativi, innanzitutto l’altezza minima interna nel punto più elevato pari ad almeno 1,40 metri dei locali non abitabili oggetto di possibile intervento per recupero a fini abitativi mediante raggiungimento della prescritta altezza media interna di mt. 2,30. Dal punto di vista dei titoli edilizi necessari, occorre la DIA ove gli interventi non comportino modificazioni della sagoma dell’edificio esistente e il permesso di costruire ove gli interventi comportino modificazioni della sagoma dell’edificio esistente.

La nuova disciplina consente ai Comuni di estendere l’operatività delle legge regionale anche agli edifici realizzati esistenti alla data di approvazione della nuova legge regionale, novembre 2014, assumendo l’iniziativa di introdurre nel proprio strumento urbanistico generale una specifica disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti in coerenza con le indicazioni contenute nella nuova legge regionale.

Nel caso di realizzazione di nuove unità abitative autonome a seguito del recupero del sottotetto è previsto l’obbligo di dotazione di un parcheggio di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni unità aggiuntiva, mentre nel caso di impossibilità di reperimento di tale parcheggio nell’area di intervento, è consentita la possibilità di corrispondere a titolo di monetizzazione una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati.

La nuova legge esclude la possibilità per i Comuni di ammettere interventi di recupero comportanti modifiche delle coperture degli edifici per gli immobili vincolati come beni culturali o ricadenti nei centri storici. Salva la facoltà dei Comuni di individuarne porzioni in cui, per le relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, sono ammissibili gli interventi. Impossibile intervenire in aree di inedificabilità assoluta o in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i Piani di Bacino vietano gli ampliamenti volumetrici o di superficie. Vietato anche in aree demaniali marittime non concesse per finalità turistico-ricettive; ricadenti in ambiti del Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) soggette ai regimi IU – valore di immagine; SU – struttura urbana qualificata; NI-CE nuclei da conservare; ANI-CE aree non insediate da conservare.

Nella discussione sono intervenuti: Sergio Sciblia (Pd, relatore di maggioranza); Marco Melgrati (FI, relatore di minoranza); Roberto Bagnasco (Forza Italia); Armando Ezio Capurro (Noi per Claudio Burlando); Aldo Siri (Liste civiche per Biasotti presidente); Raffaella della Bianca (Gruppo misto); Maurizio Torterolo (Lega Nord Liguria-Padania); Gino Garibaldi (Nuovo Centro Destra); Massimo Donzella (Pd). 

Ultima modifica il