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19
Nov

Commercio, nuovi criteri in materia di somministrazione di alimenti e bevande

Inviato il

b2ap3_thumbnail_negozio.jpgDopo i cambiamenti decisi per la legge quadro sul commercio sono state approvate dal Consiglio regionale due deliberazioni propedeutiche che introducono una serie di nuove norme urbanistiche e relative agli ampliamenti di strutture commerciali, al sub ingresso, ai centri storici, ai parcheggi, ai distributori automatici, all’asporto di alimenti, alla musica dal vivo e agli intrattenimenti, al consumo immediato di alimenti,

 

NORME URBANISTICHE

Si prevede che, la programmazione regionale in materia di attività commerciali non sia più basata su criteri di natura quantitativa o su vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. I Comuni, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela. Tale programmazione commerciale ed urbanistica può contenere indicazioni per i Comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela. Le grandi strutture di vendita, i Centri commerciali, le Aggregazioni di singoli esercizi, i Parchi commerciali e i Distretti commerciali tematici “possono essere insediati esclusivamente nelle aree, zone o edifici che abbiano una specifica destinazione per l’insediamento di tali tipologie distributive”. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela. Negli altri casi, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA.

AMPLIAMENTI

Gli ampliamenti e/o accorpamentidelle medie e delle grandi strutture di vendita/centri commerciali sono consentiti alle seguenti condizioni: rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione generali e specifici obbligatori; rispetto dei criteri urbanistici stabiliti dalla programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

SUBINGRESSO Nel caso di solo subingresso in grandi strutture di vendita ovunque siano collocate nonè più richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione e dei requisiti urbanisticistabiliti dalla programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali. Sono consentite le operazioni di ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento di tutte le strutture di vendita autorizzate. Per esercizi autorizzati si intendono quegli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l’autorizzazione commerciale (o S.C.I.A.) ma che non devono necessariamente essere esistenti e già attivi, nel senso di già esercitanti l’attività commerciale.I nuovi criteri urbanistici prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nelle altre normative comunali in materia edilizia se ed in quanto questi ultimi contengano standard meno elevati.

CENTRI STORICI

L’autorizzazione amministrativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande è prevista solo nelle zone del territorio da sottoporre a tutela (quali, ad esempio, i centri storici), lasciando, invece, in tutte le altre parti del territorio l’istituto della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

PARCHEGGI

Vengono ridotti gli spazi obbligatoriamente destinati al parcheggio. Mentre prima gli alimentari dovevano destinare 2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita ora, gli esercizi di vicinato fino a 800 mq, dovranno avere 1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

I distributori automatici possono rimanere aperti per tutte le ventiquattro ore. Essi avranno la possibilità di vendere/somministrare bevande alcoliche, purché sia consentita la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.

ASPORTO

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli riabilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. Tali esercizi hanno, quindi, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, le tipologie di prodotti somministrati.

MUSICA DAL VIVO E INTRATTENIMENTI

Le SCIA/Autorizzazioni all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche all’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti; l’effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo. Tutto questo a condizione che: l’intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione; i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere idonei all’accoglimento prolungato del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale; non vi sia pagamento di un biglietto per l’ingresso; non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni. La semplice presenza e l’uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di inquinamento acustico, di sicurezza e di prevenzione incendi.

CONSUMO IMMEDIATO

Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

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