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26
Feb

Cave: ampliamenti fino al 25%. Più flessibilità paesaggistica

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b2ap3_thumbnail_Cava-ritagliata.jpgMaggiore flessibilità nel rispetto dei piani di escavazione e possibioità di ampliarli fino al 25%. Garantita inoltre ai cavatori maggiore elasticità nelle opere di ripristino e nell’applicazione delle norme paesaggistiche. E' quello che prevede una legge di modifica delle norme regionali del 2012 in materia di cave e di estrazione di minerali e della legge del 2009 sull’ambiente, la difesa del suolo e la tutela del paesaggio. Il provvedimento prevede inoltre che il programma di ripristino al termine dell’attività estrattiva non dovrà obbligatoriamente essere volto a riportare il territorio alla condizione precedente ma verrà consentito l’utilizzo del sito anche per scopi alternativi. 

 

La nuova legge, che si intitola: “Modifiche alle leggi regionali 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell’attività estrattiva), 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure) e 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)” è stata approvata con 21 voti favorevoli (centrosinistra e Ncd) e 8 astenuti (Forza Italia).

Ritornando ai suoi contenuti, altre modifiche sono adeguamenti delle competenze resisi necessari con la riforma che ha abolito le Province.

Vengono riorganizzate le funzioni di vigilanza in materia estrattiva attribuendo ad Arpal nuove competenze. Arpal assisterà le Asl nelle funzioni loro proprie di polizia mineraria. La Asl vigilerà soprattutto in materia di tutela della salute, di condizioni igienico sanitario mentre Arpal, viste le sue competenze specifiche in materia ambientale, interverrà vigilando sul rispetto del programma di coltivazione autorizzato e sugli aspetti idrogeologici.

Per quanto riguarda i contributi annuali di estrazione versati dall’impresa al Comune, essi dovranno venire obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio idrogeologo. Ma tali opere potranno essere realizzate direttamente dall’impresa estrattrice scomputando quanto dovuto all’amministrazione comunale.La legge approvata disciplina inoltre la cauzione che il cavatore deve prestare a garanzia della risistemazione ambientale finale del sito. Si prevede fra l’altro la possibilità della Regione di accettare, in taluni casi, cauzioni di importo inferiore al limite minimo di 60 mila euro.

Nel corso dell’esame in aula sono stati approvati anche alcuni emendamenti proposti dal relatore, da Sergio Scibilia (Pd), Gino Garibaldi (Ncd) e Marco Limoncini, Udc.

Come ha spiegato Scibilia nella sua relazione di maggioranza, fra le modifiche più rilevanti apportate alla legislazione fino a oggi vigente, vi è la revisione e la semplificazione della procedura di autorizzazione delle varianti ai programmi di escavazione e l’introduzione di margini di flessibilità nell’autorizzazione paesaggistica. «Gli imprenditori del settore non avranno più la necessità di acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica nei casi in cui la variante richiesta rientri nei margini previsti». Particolarmente significativa è la previsione di flessibilità nel Piano Cave vigente, che consentirà, fino all’approvazione del nuovo Piano, di apportare modifiche o ampliamenti agli attuali areali di cava, anche al fine di garantire un maggiore approvvigionamento di materiale per le opere pubbliche che devono essere realizzate sul territorio ligure.

Secondo Scibilia, «molto innovativa è la norma che prevede la possibilità, a fine coltivazione, di un diverso riutilizzo del sito di cava, in alternativa alla sua ricomposizione ambientale, sulla base di un progetto di riutilizzo approvato dal Comune. Questo anche in previsione del recupero e della valorizzazione dei siti estrattivi come ambiti museali, turistici e ricreativi».

Sulla base degli emendamenti approvati, si vedono ripartiti fra Arpal, Regione ed Enti locali compiti e responsabilità. Arpal dovrà impartire le prime misure di sicurezza in caso riscontri una situazione di imminente pericolo per le persone o le cose e trasmettere immediatamente il provvedimento alla Asl competente ai fini della conferma, revoca o modifica dello stesso. La Regione dovrà verificare la conformità delle opere eseguite in base all’autorizzazione paesaggistica regionale. I Comuni, le Provincie e la Città Metropolitana  mantengono i poteri di vigilanza sotto il profilo urbanistico-edilizio. I soggetti incaricati della vigilanza avranno funzioni di polizia giudiziaria.

Alessio Saso (Ncd) ha espresso la soddisfazione del suo gruppo, mentre Marco Melgrati (FI) ha detto: «Su istanza dei cavatori, che sono i veri fruitori di questa legge, avevamo chiesto alcune modifiche alla legge: alcune di esse sono state recepite dalla maggioranza, per questo daremo un voto di benevola astensione».

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