Una legislatura complessa, ma anche impegnativa per il Consiglio regionale: in 5 anni le sedute dell’Assemblea legislativa sono state ben 242, durante le quali sono stati approvati 215 leggi, 179 provvedimenti amministrativi, 737 ordini del giorno, 30 mozioni.
Gli assessori hanno risposto a 2161, fra interpellanze e interrogazioni, presentate in aula dai consiglieri che hanno affrontato le maggiori problematiche della Liguria offrendo spesso spunti utili per una loro soluzione. Dietro ogni legge e ogni provvedimento approvato c’è stato un lavoro, talvolta lungo, di preventiva elaborazione e di approfondimento nelle commissioni, che hanno tenuto complessivamente 864 sedute.
Folta la produzione normativa di carattere istituzionale, conseguente anche alla necessità di adeguarsi alla legislazione nazionale, di contenere le spese, di riordinare le istituzioni locali.
Dopo la soppressione delle Comunità montane, l’Assemblea ha affrontato l’accorpamento delle Province, la creazione della città metropolitana di Genova, la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, la soppressione di alcuni organismi regionali. Nel campo dei trasporti significativa è la creazione del bacino unico regionale, nell’agricoltura la creazione della banca regionale della terra per il recupero delle aree incolte.
Al centro di buona parte dell’azione regionale non poteva che esserci la sanità che tanto grava sulle finanze pubbliche: l’azione è stata indirizzata alla riduzione delle spese e al riordino del sistema, per esempio con la trasformazione dell’azienda ospedaliera-universitaria San Martino e dell’Istituto per lo studio e la cura dei tumori in Liguria (IST) in un’unica struttura regionale. Sul fronte ambientale da ricordare il piano dei rifiuti e il testo unico della normativa in materia di paesaggio. Il Consiglio si è impegnato attivamente nella lotta alla crisi economica approvando le leggi sullo sportello unico per le imprese, il testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva e gli interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
La Regione, inoltre, ha guardato con attenzione anche alle opportunità garantite dall’informatica con interventi a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico. La realizzazione delle grandi opere, infine, è stata agevolata con un’apposita legge.
Fra le centinaia di provvedimenti approvati, il lettore più curioso potrà trovare nell’elenco che segue i più rilevanti suddivisi per aree tematiche con una breve illustrazione.
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Numerosa è stata la produzione normativa di carattere istituzionale, conseguente anche alla necessità di adeguamento alla legislazione nazionale. In particolare si segnalano:
Legge regionale 9 novembre 2010, n. 16 (Prime disposizioni di adeguamento della normativa regionale al D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge provvede ad un primo adeguamento della normativa regionale alle disposizioni del Decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010 e, in particolare, all’articolo 6 del medesimo, recante disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. L’intervento riguarda, in particolare, l’adeguamento degli statuti del Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e degli Enti Parco, nonché le leggi 12/1995 in materia di aree protette e 39/2006 di disciplina dell’Istituto Regionale per la Floricoltura.
Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge è funzionale all’assolvimento di due ordini di finalità: in primo luogo, l’adeguamento delle leggi regionali 41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario) e 10/1995 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del SSR) alla nuova normativa nazionale prevista dal Titolo II del decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, in quanto non più conformi al modello gestionale e di controllo della spesa sanitaria delineato dal predetto decreto; in secondo luogo l’adeguamento dei correlati meccanismi di controllo sugli atti con l’istituzione, in particolare, del Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 174/2012.
Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48, (Disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante riduzione dei costi della politica nella Regione), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge provvede all’adeguamento dell’ordinamento regionale alla normativa nazionale volta al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica. In particolare, vengono disposte modifiche alla legge regionale 3/1987 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali), alla legge regionale 38/1990 (Disposizioni in materia di finanziamento, funzionamento e di assegnazione di mezzi e di personale ai Gruppi consiliari) e alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa).
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Le leggi in oggetto contengono modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti, finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati ogni anno dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 6 della l.r. 15/2002, in materia di ordinamento contabile della Regione.
Legge regionale 1° febbraio 2011, n. 1(Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)
La legge ridefinisce la disciplina e l’organizzazione del Consiglio delle Autonomie locali, sostituendo la precedente legge del 2006 al fine di assicurare maggiore funzionalità ed efficacia alla sua attività, sia sotto il profilo consultivo che sotto quello del confronto e della concertazione.
Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 20(Disposizioni in ordine all’estinzione dei mutui delle Comunità montane soppresse) e Legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
L’intervento normativorisponde all’esigenza di provvedere al riordino territoriale e alla razionalizzazione delle funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse ed al contemporaneo ritiro delle deleghe assegnate ai Consorzi di Comuni, realizzando un nuovo modello organizzativo mirato all’efficiente ed efficace erogazione dei servizi per il territorio e alla salvaguarda dell’occupazione del personale in carico agli enti soppressi.
Legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La semplificazione delle regole e delle procedure ha rappresentato uno dei punti principali del programma di Governo per la legislatura 2010-2015 al fine di aumentare la competitività del sistema ligure sostenendone la ripresa. La legge prevede, in particolare, la programmazione strategica dell’iniziativa legislativa attraverso l’istituzione dell’Agenda normativa, la realizzazione di Testi unici compilativi o innovativi, la previsione di forme costanti di “manutenzione” normativa, la promozione di una maggiore partecipazione e conoscenza degli atti normativi, l’introduzione dell’Analisi Tecnico Normativa (ATN), dell’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e della Verifica di Impatto della Regolamentazione (VIR), la previsione di un Programma annuale delle strategie di semplificazione, la possibilità per la Regione di costruire, d’intesa con le Associazioni degli enti locali e in raccordo con le parti sociali, strumenti di coordinamento, la previsione di una banca dati degli enti locali liguri.
Legge regionale 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità)
La legge si pone l’obiettivo di contribuire ad un’efficace azione regionale in tema di contrasto alle mafie, in modo uniforme rispetto agli interventi normativi in tal senso già attuati da altre regioni italiane.L’azione regionale si concentra, in primo luogo, sulla prevenzione del fenomeno criminale mafioso, attraverso una pluralità di strumenti – quali, tra gli altri, l’istituzione, di intesa con il Ministero dell’Interno e gli Enti Locali, della Stazione Unica Appaltante ligure e di protocolli di intesa con la Direzione Distrettuale Antimafia, la Direzione Investigativa Antimafia e altre Forze dell’Ordine – e, in secondo luogo, sull’intervento successivo al manifestarsi di episodi riconducibili alla criminalità organizzata attraverso il sostegno alle vittime dei reati e la valorizzazione sociale dei beni confiscati.
Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 22 ottobre 2012, n. 21 (Proposta al Governo di riordino delle Province ubicate nel territorio ligure (Articolo 17, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini)) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135)
In attuazione del processo di riordino delle province definito dalla normativa nazionale, la Regioneha ottemperato per la propria parte, formulando al Governo una proposta di riordino istituzionale del territorio ligure che mantiene invariata l’estensione territoriale della Provincia della Spezia e della Città metropolitana di Genova e prevede una nuova provincia risultante dall’accorpamento delle attuali Province di Imperia e Savona includendo tutti i comuni, già facenti parte delle due province.
Legge statutaria 13 maggio 2013, n. 1 (Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1(Statuto della Regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori)
Modifiche e integrazioni alla legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), approvata, in seconda lettura, dall’Assemblea, il 4 febbraio 2015 e in attesa della decorrenza dei termini previsti dallo Statuto per la richiesta di eventuale referendum, per essere promulgata
Le modifiche apportate allo Statuto regionale, con decorrenza dalla X Legislatura, concernono la riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori, secondo le disposizioni nazionali in materia di spending review, la soppressione del Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro e della Consulta statutaria, la riduzione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza e l’attribuzione al Difensore civico ulteriori funzioni di garanzia.
Legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per la Comunicazione (Co.Re.Com.) oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge aggiorna la disciplina del Co.re.com. valorizzandone il ruolo attraverso modifiche delle funzioni e dell’assetto istituzionale. In particolare, disciplina le funzioni delegate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Regolamento regionale 9 aprile 2013, n. 2(Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali))
Il nuovo Regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari, di cui sono titolari la Regione e altri enti, è finalizzato ad assicurare il rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per l’esercizio dei diritti di tutela da parte degli interessati, nonché l’adempimento dei correlativi obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Legge regionale 9 marzo 2015, n. 7(Disposizioni di adeguamento a normative statali e di modifica di norme di carattere finanziario e organizzativo)
L’intervento normativo è stato motivato dalla necessità di chiarire alcune norme regionali e di adeguare le disposizioni interessate dall’entrata in vigore della nuova disciplina contabile prevista dal d.lgs. 118/2011 e dalla l. 190/2014 in tema di alienazione dei beni al fine di consentirne la valorizzazione. Gli ulteriori adeguamenti riguardano, tra l’altro, lo snellimento delle procedure in materia di affidamenti in house, la modifica di alcune norme relative al Servizio Sanitario Regionale, la proroga del cosiddetto “piano casa” e la modifica della l.r. 4/1999 in materie di foreste e di assetto idrogeologico.
Legge regionale 7 aprile 2015, n 13 (Attuazione dell’articolo 118, quarto comma, della Costituzione: Norme per la promozione della cittadinanza umanitaria attiva)
La legge – frutto dell’iniziativa presentata dai Comuni di Apricale, Armo, Badalucco, Bajardo, Borgetto di Arroscia, Carpasio, Diano Castello, Isolabona, Molini di Triora, Montalto Ligure, Pompeiana, Pornassio, Taggia, Terzorio, Vallecrosia e Vasia - disciplina i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generali, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, e l’azione di Comuni, Province, Regione e altri Enti locali e Autonomie funzionali. L’attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria intesa come effettiva partecipazione dei cittadini all’organizzazione solidale della comunità.
Legge regionale 10 aprile 2015, n 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni))
Queste disposizioni danno una prima attuazione alle norme nazionali di riordino istituzionale degli enti territoriali, ed in particolare alla legge 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta legge “Delrio”, che persegue l’obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle amministrazioni pubbliche rispondenti alle esigenze dei cittadini e ai bisogni attuali della società e dell’economia. La Regione Liguria ha attribuito ai Comuni e alle loro forme associative le funzioni, in precedenza conferite alle Province, che si prestano ad essere esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino e ha mantenuto le funzioni ad oggi esercitate dalle Province che presentano esigenze di gestione unitaria.
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Per ciascuno degli anni della IX Legislatura, è stato approvato il relativo Bilancio di previsione entro il dicembre dell’anno precedente quello cui si riferiva, evitando il ricorso all’istituto dell’esercizio provvisorio. Per gli stessi anni sono stati approvati la legge finanziaria regionale, il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEFR), il Rendiconto dell’amministrazione, l’Assestamento di bilancio e relative variazioni.
Si segnalano, inoltre:
Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge disciplina la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale nonché la disciplina dei contratti di acquisizione e di disposizione dei beni, in armonia con le leggi comunitarie e statali vigenti. Le norme si estendono anche al patrimonio degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione. Il provvedimento, inoltre, introduce il Piano annuale delle alienazioni e valorizzazioni.
Legge regionale 9 agosto 2012, n. 29 (Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali)
La legge rispecchia gli effetti delle manovre volte al contenimento della spesa, nonché al rispetto dei vincoli della finanza pubblica e degli adempimenti derivanti dagli obblighi comunitari in materia di Patto di stabilità. Fissa, tra l’altro, il limite massimo di indebitamento, tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari e dei capitali, prevede risorse per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi di trasporto, risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma ed altre misure di contenimento della spesa corrente.
Legge regionale 18 marzo 2013, n. 5 (Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale). Legge regionale 24 ottobre 2013, n. 30 (Disposizioni di carattere finanziario)
Legge regionale 12 novembre 2014, n. 34(Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria)
Con queste leggi si provvede all’adeguamento della normativa regionale di settore alla nuove disposizioni nazionali previste dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni
La legge 30 contiene norme relative all’autorizzazione al pagamento anticipato a favore dei beneficiari degli interventi finanziati con i fondi di cui al Programma PAR-FAS 2007-2013.
Legge regionale 2 luglio 2013, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale))
Con tale provvedimento sono stati approvati gli adempimenti necessari per ottemperare alle disposizioni contenute nel decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali ed in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito nella legge 64/2013. Si tratta di una legge di natura tecnica che consente di poter dare copertura finanziaria agli oneri derivanti dall’utilizzo della facoltà prevista dal d.l. 35/2013 per il pagamento dei fornitori della P.A..
Legge regionale 5 agosto 2014, n. 20 (Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge contiene disposizioni di riordino e riforma del sistema delle partecipazioni regionali al fine di razionalizzare le attività e i costi delle società partecipate, conseguire gli obiettivi della finanza pubblica e adeguare la normativa regionale alle disposizioni nazionali vigenti.
SALUTE E SICUREZZA SOCIALE
Nell’ambito dell’Area Salute e Sicurezza Sociale nel corso della IX Legislatura si è proseguito con il percorso finalizzato al completamento e all’adeguamento della normativa di riordino del Servizio Sanitario Regionale, con l’istituzione dell’IRCCS S.Martino-IST, disciplina di rilievo che ha trasformato l’azienda ospedaliero-universitaria esistente unificandola con l’Istituto per lo studio e la cura dei tumori in Liguria (IST) e altre normative di adeguamento e recepimento di leggi nazionali di settore e di attuazione dei principi fondamentali in materia di revisione e contenimento della spesa (spending review). Sono state, inoltre, approvate importanti leggi in ambito sociosanitario, a completamento del nuovo quadro del welfare regionale. In particolare si segnalano:
Legge regionale 1 marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell’IRCCS Azienda Ospedaliera San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La normativa,nell’ottica di una razionalizzazione complessiva della rete ospedaliera (iniziata con l’adozione da parte del Consiglio della delibera del 4 agosto 2010), disciplina l’integrazione tra le strutture di San Martino, IST e Università, con l’accorpamento in un’unica Azienda.
Legge regionale 26 ottobre 2011, n. 28 (Sistema assicurativo per le Aziende sanitarie)
La leggecontiene le disposizioni relative al Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. Tale normativa è stata adottata in considerazione dell’attuale stato di difficoltà nella gestione del rischio della responsabilità civile e professionale nel settore sanitario, con l’obiettivo di contenerne i costi e razionalizzare e uniformare la gestione dei sinistri in tutte le Aziende.
Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 36 (Disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale)
Trattasi diuna serie di disposizioni volte all’ulteriore razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale. Le innovazioni più significative riguardano le modifiche alla legge regionale 41/2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e, in particolare, l’attribuzione alla Regione della competenza a individuare i Centri di riferimento regionale, la regolamentazione della fattispecie di accorpamento di strutture complesse, l’attribuzione di potestà provvedimentale all’ARS nelle materie in cui svolgeva già una funzione istruttoria, al fine di perseguire una maggiore semplificazione amministrativa.
Legge regionale 6 novembre 2012, n. 34 (Revisione del sistema centralizzato di beni e acquisti del Servizio Sanitario Regionale e conseguente riorganizzazione dell’Agenzia Sanitaria Regionale)
La normativa interviene sul processo di revisione del sistema centralizzato di acquisti di beni e servizi del Servizio Sanitario Regionale. In particolare, per l’area della sanità, tale processo coinvolge anche l’Agenzia Sanitaria Regionale, quale ente dipendente e strumentale della Regione, e la Centrale Regionale di Acquisto, quale ente del settore regionale allargato.
Legge regionale 19 luglio 2013, n. 25 (Modifiche alla normativa sul sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari)
La legge contiene una serie di modifiche alla l.r. 12/2006, finalizzate a rafforzare l’integrazione tra i due sistemi, sociale e sanitario.
Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 4 agosto 2010, n. 19 (Patto per la Salute 2010/2012 e conseguente razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell’appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri)
Con questo Piano di riqualificazione del Servizio Sanitario ligure, la Regione ha proseguito nella rivisitazione della rete ospedaliera, apportando necessarie modifiche ed integrazioni al Piano vigente relativo alla rete di cura ed assistenza. La fase centrale del documento di Piano riguarda l’esigenza di migliorare il rapporto qualità-costi nella sanità ligure adempiendo alle richieste del Patto per la Salute 2010/2012, che impone alle Regioni una pianificazione di medio e lungo periodo, al fine di perseguire il miglioramento della qualità ed efficacia del servizio sanitario e tenendo in considerazione le evidenze cliniche e scientifiche.
Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 4 agosto 2011, n. 23(Ulteriore adeguamento della rete e dell'offerta ospedaliera agli standard definiti dalle Linee di indirizzo per la razionalizzazione della rete di cura e assistenza)
Con l’adozione di questo provvedimento, la Regione Liguria ha inteso perseguire l’obiettivo di una riorganizzazione della rete ospedaliera, finalizzata alla concentrazione e specializzazione delle singole attività e al conseguente miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi dell’attività svolta nel bacino territoriale di riferimento.
Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 6 agosto 2013, n. 18 (Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015)
Si tratta del documento di programmazione degli interventi integrati in materia sociale previsto dall’articolo 62 della legge regionale 12/2006. Tale Piano si compone di azioni di sistema comprendenti, in particolare, gli assetti politico-istituzionali e gli assetti tecnico-organizzativi afferenti al funzionamento della rete integrata dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di piano e azioni tematiche sviluppate secondo una logica di trasversalità delle diverse risposte ai bisogni e, pertanto, articolate in aree.
Legge regionale 5 aprile 2012, n. 11 (Costituzione della Rete Alcologica Regionale)
La legge rappresenta il risultato di un lavoro sinergico compiuto a livello istituzionale che, oltre a raccogliere esperienze informative e dati significativi afferenti la problematica dell’alcologia e delle patologie alcolcorrelate, si fonda sulle esigenze espresse da parte di specifiche fasce della popolazione. La finalità principale del testo di legge consiste nell’attuare un intervento organico nel campo della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle dipendenze alcologiche e delle patologie correlate, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della società civile, sostenendo in primis l’approccio familiare, e promuovendo adeguate campagne informative tramite i livelli dell’istruzione scolastica, al fine di cercare soluzioni per ridurre il rischio e contrastare il dilagante fenomeno.
Legge regionale 3 agosto 2012, n. 26, (Disposizioni sulle modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabis per finalità terapeutiche) oggetto di successive modificazioni e integrazioni
Questa legge riunisce e integra in un unico testo, per il loro razionale utilizzo a livello regionale, norme già in vigore a livello nazionale. La Regione, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale, detta le disposizioni organizzative relative all’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio Sanitario Regionale, fatti salvi i principi dell’autonomia e responsabilità del medico nella scelta terapeutica e dell’evidenza scientifica.
Legge regionale 9 agosto 2013, n. 27 (Normativa di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito)
Con questa legge la Regione Liguria ha approvato una disciplina in materia di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, istituendo una rete adeguata di servizi, centri di riferimento locali, aziendali e regionali per l’eta’ sia adulta che pediatrica.
Legge regionale 13 ottobre 2014, n. 25 (Istituzione della banca del latte umano donato della Liguria)
La Regione Liguria, nei limiti della potestà legislativa regionale e nel rispetto delle normative nazionali e di livello europeo, ha adottato questa normativa, a fronte dell’obiettivo di fornire un quadro di riferimento legislativo regionale delle banche del latte anche nel proprio territorio, in analogia agli interventi adottati da quasi tutte le altre regioni italiane.
Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Disciplina del Terzo Settore)
Con questa legge di riordinola Regione Liguriariconosce il ruolo del Terzo Settore nelle fasi di programmazione, progettazione e realizzazione in materia di politiche sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
Legge regionale 14 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa di riordino del Servizio Sanitario Regionale)
Questa legge ha inteso apportare le necessarie modifiche al testo vigente della legge regionale 41/2006 sul riordino del Servizio Sanitario Regionale, in particolare per consentire l’adeguamento della suddetta legge alle sopravvenute normative nazionali o regionali, ovvero per ragioni di mera opportunità. Con successive leggi sono state approvate ulteriori disposizioni di modifica alla legge di riordino 41/2006 (legge regionale 6 giugno 2014, n. 12).
Legge regionale 12 novembre 2014, n. 33 (Nuova disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e delle Fondazioni derivanti dalla trasformazione delle IPAB)
La legge integra e, in parte, sostituisce le disposizioni dettate dal Decreto del Presidente della Giunta regionale del 18 marzo 2003, n. 6/REG in materia di classificazione e trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza. Gli aspetti di maggiore rilievo riguardano la definizione della natura giuridica delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP); la loro collocazione nella rete dei servizi pubblici, secondo il principio di sussidiarietà; l’individuazione delle regole che disciplinano la gestione e la direzione degli Enti che comunque, ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche; la revisione delle regole inerenti il sistema di contabilità, la gestione associata di alcuni servizi e l’esercizio della funzione di vigilanza regionale; il regime facoltativo di trasformazione delle ASP in Enti privatizzati; la rivisitazione della normativa inerente le alienazioni del patrimonio immobiliare.
Legge regionale 28 gennaio 2015, n. 2 (Normativa di promozione e valorizzazione dell’amministrazione di sostegno)
La legge adegua la normativa regionale alla l. 6/2004, recante modifiche alle disposizioni del codice civile in materia di tutela delle persone incapaci che, accanto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico la figura dell’amministratore di sostegno con la dichiarata finalità di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
L’Area Attività produttive, nel corso della IX Legislatura, è stata interessata da una produzione normativa tesa a modificare e ad aggiornare la disciplina delle varie materie inerenti lo sviluppo economico della Regione, adeguandola al mutato contesto economico e sociale con l’obiettivo di contrastare sul territorio regionale gli effetti della grave crisi economica che ha investito il paese.
Si segnalano in particolare:
Legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 e Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 47 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno)
Legge regionale 9 ottobre 2012, n. 33 (Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)e successive modificazioni e integrazioni
Le leggi 23 e 47 modificano il testo unico in materia di commercio adeguandolo alla normativa europea. La nuova programmazione commerciale ed urbanistica regionale è caratterizzata da criteri ed indirizzi basati sulla tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente ed introduce un sistema di regole che tiene conto della necessità di contemperare il rispetto del principio della libera concorrenza e del libero mercato con quello teso a soddisfare le esigenze del cittadino-consumatore con un’offerta commerciale adeguata.
La legge 33 prevede la sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali prevista dalla l.r. 1/2007, al fine di allineare il quadro programmatorio della Regione con il momento di approvazione del nuovo programma commerciale.
Legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico),oggetto di successive modificazioni e integrazioni.
La legge disciplina l’introduzione dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) quale punto di accesso unico ai servizi della pubblica amministrazione per le imprese, previsto anche dalla normativa comunitaria relativa ai servizi del mercato interno.
Si tratta di uno strumento di semplificazione amministrativa che opera attraverso il procedimento unico, mirato all’adozione di un provvedimento finale. Sono previste due tipologie di procedimenti: quello “automatizzato” ed il procedimento “ordinario” che comprende tutti i procedimenti in cui sono coinvolte più amministrazioni che possono richiedere una conferenza di servizi, procedure urbanistico - edilizie semplificate e raccordate con procedure di VIA o di verifica-screening. I Comuni possono esercitare le funzioni dello SUAP in forma singola o associata tra loro o in convenzione con le Camere di Commercio. La legge ha lo scopo di operare una semplificazione ed uno snellimento delle procedure urbanistico - edilizie, inserendo misure agevolatrici per l’ampliamento degli insediamenti produttivi esistenti mettendo i Comuni nelle condizioni più favorevoli per adempiere ai propri compiti. Consente altresì di facilitare le azioni di aggregazione dell’esercizio delle funzioni comunali oltre alla costituzione di una rete regionale dello SUAP.
Legge regionale 7 febbraio 2012, n. 1 (Norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri)
La legge mette a sistema i vari strumenti utilizzati dalla Regione Liguria per attuare la propria politica a favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) inserendoli in una strategia di sviluppo basata sull’innovazione, sulla conoscenza e sulla crescita sostenibile. Raccoglie, pertanto, tutte le iniziative e gli strumenti della politica regionale d’impresa perseguendo lo scopo di assicurare piena attuazione dei diritti di libertà d’impresa. Viene, inoltre, semplificata la procedura di accesso al credito per le MPMI.
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 8(Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico)
La legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e di acqua dolce e regola l’esercizio della pesca nelle acque interne nel rispetto della normativa anche comunitaria, con esclusione degli invasi artificiali, situati all’interno di proprietà private o demaniali separati dal sistema idrico naturale.
Definisce l’esercizio della pesca nelle acque interne, individua i titoli abilitativi di pesca, definisce le tasse sulle concessioni regionali. Prevede, inoltre, che i pescatori debbano essere muniti di tesserino regionale per la registrazione delle catture; disciplina altresì la gestione delle acque e dei vivai ittici.
Legge regionale 1 aprile 2014, n. 7 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici)
La legge disciplina l’organizzazione e l’intermediazione di viaggi e soggiorni turistici, operando un adeguamento alla normativa vigente in materia di attività delle Agenzie di viaggio. Viene confermato il regime autorizzatorio a cui soggiacciono l’apertura e l’esercizio delle agenzie di viaggio e turismo e, al fine di tutelare gli utenti, prima del rilascio dell’autorizzazione, viene previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti.
Costituisce, altresì, una forte innovazione la previsione, per le Agenzie di viaggio, di poter operare sulla rete internet, ovviamente nel rispetto delle leggi e della normativa sul commercio elettronico. Vengono, infine, potenziati i controlli onde evitare il fenomeno dell’esercizio abusivo di tale attività.
Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), oggetto di disposizioni attuative e successive modificazioni ed integrazioni
La legge scaturisce dall’esigenza di armonizzare la normativa regionale in tema di trasporto pubblico regionale e locale, su ferro e su gomma, con le modifiche introdotte dalla normativa comunitaria e statale. In particolare, l’articolo 25 del decreto - legge 1/2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” – c.d. “Decreto liberalizzazioni” convertito con legge 27/2012, ha disposto che, a tutela della concorrenza, le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, di norma individuati in riferimento a dimensioni non inferiori almeno al territorio provinciale e tali da consentire economie di scala idonee a massimizzare l’efficienza del servizio. L’elemento centrale della legge consiste, quindi, nella scelta di organizzare il servizio di trasporto pubblico regionale e locale attraverso l’individuazione dell’ambito territoriale ottimale, denominato Bacino Unico Regionale dei Trasporti (BURT), che coincide con l’intero territorio regionale.
Legge regionale 11 marzo 2014, n. 4 (Norme per il rilancio dell’agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca regionale della terra)
La riduzione della superficie agricola utilizzata in seguito al progressivo abbandono delle attività agricole ha comportato il venir meno della storica funzione di presidio del territorio. La Regione, per contrastare tale abbandono, con questa legge cerca di promuovere il settore agroforestale attraverso strumenti collegati ad incentivi economici diretti, quali contributi erogabili agli imprenditori agricoli per il recupero dei terreni incolti. La Banca regionale della Terra rappresenta uno strumento volto a favorire l’incontro tra chi dispone di terreni, ma non ha la possibilità di coltivarli, e chi è invece interessato a coltivarli acquisendone la gestione.
Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge procede ad una semplificazione normativa in materia di raccolta di funghi epigei spontanei e si pone lo scopo di risolvere i dubbi interpretativi suscitati dalla normativa precedente, ovviando alle conseguenti difficoltà di tipo operativo, e introducendo sia il controllo micologico che la commercializzazione. Gli Enti parco e i Comuni, adottando uno specifico regolamento e previo rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Regione Liguria, possono subordinare la raccolta dei funghi al versamento di un corrispettivo monetario; le risorse incamerate devono essere destinate a interventi per la salvaguardia dei boschi, il ripristino ed il miglioramento delle strade forestali ed altro. Viene definito il ruolo dei Consorzi e dell’associazionismo tra soggetti privati e sono previste sanzioni in caso di violazione dei divieti espressamente indicati dalla norma, ivi inclusi quelli dei limiti di raccolta.
Legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge riordina la normativa in materia di coltivazione di cava attuando, altresì, un miglior coordinamento con le altre leggi regionali in materia ambientale e di governo del territorio, in attuazione delle normative sopravvenute, sia a livello comunitario che statale, specie in materia culturale, del paesaggio e ambientale.
Si segnalano, infine, le numerosemodifiche apportate alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio e l’approvazione dei relativiCalendari venatori annuali.
CULTURA, FORMAZIONE, LAVORO e SPORT
Nell’ambito di quest’Area, nel corso della IX Legislatura, l’Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato numerosi provvedimenti. In particolare, in materia di istruzione, sono stati modificati e/o adeguati il Piano di dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa, il Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo per gli anni 2011-2013, e il Piano regionale per il diritto allo studio universitario 2011-2013.
Nel settore della cultura, sono stati approvati il Piano triennale di valorizzazione culturale 2011-2013 e il Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2012-2014.
In materia di turismo e sport, sono stati approvati il Piano turistico regionale 2013-2015 e il Programma regionale di promozione sportiva per il triennio 2011-2012.
Tra le leggi approvate, si segnalano:
Legge regionale 30 aprile 2012, n. 16 (Interventi regionali a sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico)
La legge favorisce la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome(ISA) ai processi di innovazione tecnologica e sostiene gli enti locali nell’adozione di provvedimenti per l’attuazione concreta delle politiche di innovazione digitale, individuandone a tal fine i destinatari (famiglie e allievi, ISA, Comuni) e delineando la tipologia di interventi.
In particolare, promuove la diffusione del libro digitale nelle scuole e negli organismi formativi accreditati, provvedendo altresì a costituire il Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi, con funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta nelle materie in argomento.
Legge regionale 17 dicembre 2012, n. 44 (Ordinamento della professione di guida alpina)
Il ruolo sociale delle guide alpine ha assunto negli anni sempre più valore e da ciò è sorta l’esigenza di istituire figure professionali che fossero adeguatamente preparate, con percorsi formativi definiti e complessi; infatti fornire una buona preparazione, fondata su corrette tecniche di apprendimento, costituisce il metodo migliore per formare professionisti qualificati. Viene istituito l’Albo regionale delle guide alpine.
Legge regionale 20 maggio 2012, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1999, n. 44 in merito all’esercizio delle professioni turistiche)
Tale legge modifica la legge regionale 44/99 e ha la finalità di qualificare e valorizzare il settore turistico. Oltre al tradizionale flusso verso le località balneari si sono, infatti, inserite altre modalità di fruizione del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, quali percorsi escursionistici a piedi, in mountain-bike e a cavallo: la legge cerca, quindi, di creare una vera opportunità per il cicloturismo e per l’ippoturismo.
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per i servizi educativi e del lavoro - ARSEL Liguria)
La regione ha istituito un unico ente (ARSEL) che accorpa le funzioni prima esercitate dall’Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU) e dall’Agenzia Liguria Lavoro (ALL), entrambi enti del settore regionale allargato con il compito di gestire competenze ed erogare servizi in materia di istruzione, diritto allo studio e lavoro.
Le competenze rimangono invariate e la norma coordina l’azione regionale in materia, al fine di realizzare interventi interconnessi nei vari settori di attività.
Tale accorpamento risponde alle finalità di razionalizzazione e di migliore svolgimento dell’attività amministrativa.
Legge regionale 7 dicembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
Con tale legge si riorganizza il sistema dell’imprenditoria cooperativa, che riveste un ruolo significativo nel contesto sociale e nell’economia nei vari settori. Le cooperative sono imprese la cui attività è fondata, da un lato, su criteri di efficienza e di competitività e, dall’altro, sul principio della valorizzazione delle persone, consentendo l’accesso all’attività di impresa anche a strati sociali che potrebbero rimanerne esclusi.
Legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Azioni regionali a sostegno delle cooperative di comunità)
Le cooperative di comunità si propongono come una infrastruttura sociale diffusa che può creare nuova occupazione e nuove opportunità di sviluppo in territori spesso collocati in contesti disagiati, di difficile accesso e scarsamente collegati a reti infrastrutturali e servizi. L’unica risposta efficace a tale disagio è la partecipazione attiva dei cittadini che si auto organizzano per dare risposte ai bisogni e per creare occasioni di lavoro. Le cooperative di comunità si pongono l’obiettivo di promuovere la crescita di una rete diffusa di cooperative che consentono di valorizzare le comunità locali, svolgendo servizi socio-assistenziali e di pubblica utilità, di tutela ambientale, di gestione di attività turistiche, commerciali ed agricole; viene data, inoltre, la possibilità di costituire , soprattutto nelle aree interne del territorio regionale, cooperative di comunità finalizzate non solo alla produzione e gestione di beni e servizi, ma anche al recupero di mestieri e produzioni tradizionali.
TERRITORIO E AMBIENTE
L’Area Territorio e Ambiente, nel corso della IX Legislatura, è stata interessata da un’intensa attività normativa tesa primariamente alla riforma di importanti settori normativi concernenti la gestione del territorio, anche in conseguenza degli interventi legislativi nazionali, oltre che all’intervento in altri settori più direttamente connessi a materie relative all’ambiente o alle infrastrutture.
Si segnalano, in particolare:
Legge regionale 1° marzo 2011, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell’attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico – edilizio))
La legge interviene sulle disposizioni della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (c.d. “Piano Casa”) al fine di ovviare alle problematiche interpretative ed applicative emerse nel primo anno di applicazione in accoglimento delle istanze degli Enti locali e delle categorie professionali ed economiche. Oltre ad alcune modifiche di carattere formale, il provvedimento interviene, infatti, con l’introduzione di disposizioni idoneead incentivare l’applicazione del Piano Casa alla luce delle difficoltà derivanti dalla contingenza economica e di alcune criticità presenti nelle previgenti disposizioni.
Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 2 agosto 2011, n. 18 (Piano territoriale di coordinamento paesistico – approvazione della variante di salvaguardia della fascia costiera)
Il provvedimento dispone l’approvazione della variante di salvaguardia della fascia costiera del Piano territoriale di Coordinamento paesistico composta da una Relazione generale, da un Rapporto preliminare e da un Fascicolo di proposte di modifica alle Norme di Attuazione (articoli 49 bis, 49 ter, 79 bis, 79 ter), oltre alla documentazione cartografica.
Legge regionale 5 aprile 2012, n. 9(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, e ulteriori disposizioni in attuazione dell’articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106))
La legge interviene in attuazione delle disposizioni statali di semplificazione delle procedure urbanistico - edilizie ed al fine di conseguire obiettivi di generale semplificazione e razionalizzazione della disciplina in raccordo con le misure di semplificazione procedurale e di rilancio per le attività produttive già previste nella legge regionale recante il riordino della disciplina in materia di SUAP.
Legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 (Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) in attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia).
La legge si propone di dare attuazione alle direttive europee relative alla prestazione energetica nell’edilizia e alla normativa statale di riferimento intervenendo prevalentemente sul titolo IV della l.r. 22/2007, avente ad oggetto il rendimento energetico degli edifici.Le modifiche riguardano, in particolare,le definizioni degli elementi rilevanti ai fini della valutazione della prestazione energetica, la ridefinizione delle fattispecie in cui è necessario applicare i requisiti minimi di prestazione energetica e le prescrizioni specifiche previste daappositoregolamento, l’individuazione degliimmobili oggettodi attestato di prestazione energetica, compresa la disciplina di quelli pubblici, nonché delle relative modalità e sanzioni.
Legge regionale 10 agosto 2012, n. 32(Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
La legge è finalizzata a dare attuazione alle disposizioni statali in materia di VAS contenute nella parte I e II del d.lgs. 152/2006 di recepimento della Direttiva della Comunità Europea 2001/42/CE in presenza diuna disciplina transitoria, introdotta in attesa dell’emanazione di apposita normativa regionale, costituita dall’articolo 46 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 10. Per questo motivo la legge interviene introducendo una disciplina regionale organica ed esaustiva della complessa materia che, in attuazione della normativa statale e comunitaria, prevede l’integrazione della VAS nei procedimenti di formazione dei piani e programmi e disciplina le relative procedure in chiave di razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei procedimenti, in raccordo con la specifica disciplina della pianificazione regionale.
Legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
La legge risponde ad esigenze di modifica che, pur mantenendo lo spirito e le finalità della normativa vigente, ne consentano una più puntuale e semplice applicazione in un periodo nel quale è necessario sostenere lo sviluppo oltre che dare risposte più incisive alla domanda di casa per i residenti e per le fasce più deboli.
Legge regionale 12 novembre 2012, n. 38 (Modifiche alla l.r. 3/12/2007 n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale))
La legge ha lo scopo di consentire una migliore e più estesa applicazione, dopo il primo periodo di vigenza, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 sui P.R.I.S., i quali individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d’interesse statale e regionale ed il cui contenuto è esteso ad un obiettivo di carattere più generale di programmazione strategica integrata. La legge prevede, inoltre, la possibilità, a favore degli enti locali, di adottare Programmi d’intervento analoghi ai P.R.I.S. applicando le norme dei medesimi, se compatibili, per la soluzione delle problematiche relative alla realizzazione di opere pubbliche di loro competenza, nonché forme di tutela accessoria per i soggetti coinvolti.
Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti), oggetto di successive modificazioni e integrazioni
L’intervento normativo, in attuazione della normativa nazionale, si propone la finalità di istituire un nuovo sistema di governo dei servizi idrico e dei rifiuti articolato su un nuovo riparto di competenze tra gli enti locali teso, da un lato, alla chiusura del ciclo dell’acqua in economia di scala e nell’ottica dell’efficienza ed efficacia del servizio, dall’altro all’esigenza di superare le attuali modalità di articolazione del sistema funzionale e gestionale.
Legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio)
La legge si prefigge il riordino e l’aggiornamento, in un’ottica di semplificazione e di razionalizzazione, della legislazione regionale in materia di paesaggio disciplinando l’esercizio delle funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio ed in applicazione dei principi di leale cooperazione con gli organi statali di riferimento, nonché di sussidiarietà, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Le linee fondamentali della riforma concernono la ridefinizione più razionale, semplificata ed organica del complessivo assetto delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative alla Regione e, in particolare, dell’attuale complessa articolazione delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Si prevedono, inoltre, modalità più aggiornate per la gestione da parte dei Comuni delle funzioni ad essi delegate e la conferma in capo alle Province dell’attribuzione delle funzioni di vigilanza, in via sostitutiva, sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni.
Legge regionale 12 novembre 2014, n. 30 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))
La modifica normativa contribuisce in senso migliorativo alla disciplina vigente, condizionata dalle difficoltà interpretative e dalle incertezze applicative determinate dagli orientamenti della giurisprudenza, già volta ad agevolare gli interventi edilizi di recupero a fini abitativi di locali sottotetto esistenti, con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo e migliorare le condizioni per l’utilizzo di tali locali.
Legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)
La legge interviene per far fronte a diverse necessità di adeguamento della normativa regionale, attraverso opportune integrazioni o modifiche che assumono particolare rilievo anche in considerazione dell’approssimarsi della fine della legislatura. Il provvedimento è il risultato di uno stralcio di varie norme concernenti materie di competenza della VI Commissione deciso in occasione della trattazione, in sede di I Commissione consiliare, del disegno di legge collegato alla finanziaria 2015.
Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)
Si tratta di una organica revisione della Legge urbanistica regionale (l.r. 36/1997) nell’ottica di un’incisiva razionalizzazione e semplificazione di alcuni contenuti degli strumenti di pianificazione del territorio previsti per il livello regionale, provinciale e comunale, con contestuale introduzione della pianificazione della Città metropolitana, e delle procedure di formazione di tali strumenti, in coerenza coni procedimenti di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici e con le procedure di VAS stabilite nella vigente legislazione regionale.Le principali finalità della riforma vertono sul superamento delle attuali situazioni di inadeguatezza della disciplina urbanistica riscontrabili in molte realtà comunali, sull’eliminazione di sovrapposizioni di contenuti tra piani territoriali di competenza della Regione e degli enti territoriali e sulla razionalizzazione dei procedimenti di formazione ed approvazione dei piani territoriali di livello regionale e provinciale e, soprattutto, dei piani urbanistici comunali; in merito a questi ultimi si segnala l’introduzione di significative novità tra cui l’eliminazione dell’attuale articolazione del procedimento di formazione del PUC e l’inserimento di una nuova tipologia di piano urbanistico comunale semplificato.
Deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa 25 marzo 2015, n. 14 (Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche comprensivo di piano di monitoraggio e dichiarazione di sintesi)
Il provvedimento rappresenta il Piano regionale per la gestione dei rifiuti delle bonifiche per la Liguria quale atto di programmazione finalizzato ad una evoluzione complessiva del sistema ligure verso gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.Esso contiene la definizione di indirizzi e strategie, oltre alle relative modalità, per gestire i rifiuti urbani, i rifiuti speciali e le operazioni di bonifica, nonché l’incremento del riciclaggio e la sostituzione delle discariche con sistemi di trattamento che consentano il recupero di materia e di energia dalla frazione residuale. Il Piano interviene anche in merito al sistema della governance del ciclo dei rifiuti, con particolare attenzione al processo di concentrazione a livello di enti locali e di attori della gestione ed in coerenza con le leggi regionali del settore, e con riguardo alla gestione della contingente situazione di emergenza attraverso l’integrazione del Programma di emergenza per la gestione dei rifiuti.