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07
Nov

Imprese turistiche: norme più semplici, nascono i marina resort

Inviato il

b2ap3_thumbnail_Porto-Portofino-ridottai.jpgNuova semplificazione delle norme per aprire e gestire una impresa turistica. Con 21 voti a favore (centro sinistra e Nuovo Centro Destra) e 7 astenuti (Forza Italia, Lega Nord Padania e Liste civiche per Biasotti presidente) è stato approvato il disegno di legge: “Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche”.

La legge innova le norme esistenti in materia di offerta turistica, ricettiva e balneare esercitata da imprese turistiche semplificando gli adempimenti necessari. L’imprenditore dovrà solo presentare la Scia “Segnalazione certificata inizio attività” allo sportello unico per le attività produttive del Comune di residenza e poi iniziare a lavorare. Tutti coloro che operano in campo turistico dovranno costituire una impresa con due sole eccezioni: i bed and breakfast e gli affittacamere con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere. Questi ultimi, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare. Per coloro che dispongono di più di tre camere fino a un massimo di 6 si applicano – con vantaggi e svantaggi – le norme previste per le imprese turistiche.

L’altra novità sono le norme sui “marina resort”. In pratica i porticcioli e le darsene potranno offrire, oltre al posto barca e ai servizi accessori come l’acqua e l’elettricità, anche ristorazione, bar, sauna, idromassaggi, fitness.

I “marina resort” possono fornire tali servizi ricettivi esclusivamente alle unità da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a trentacinque giorni consecutivi. La Liguria è la terza Regione italiana ad introdurre questa norma.

Per gli utenti e i turisti vengono confermate una serie di garanzie come la trasparenza dei prezzi e dei servizi, l’obbligatorietà dell’assicurazione per responsabilità civile, la garanzia di un decoro dello stabile e delle strutture corrispondente alle stelle e ai soli che vengono indicati. A questo proposito vengono stabilite anche sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare da un minimo di 500 a un massimo di 15mila euro, ma anche comportare la perdita delle stelle e la sospensione dell’attività.

Sul piano normativo la legge suddivide aziende, enti e associazioni sulla base delle seguenti tipologie: strutture ricettive alberghiere; strutture ricettive all’aria aperta; mini aree di sosta; marina resort; stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite; parchi divertimento permanenti, inclusi i parchi acquatici; agenzie di viaggio e turismo; imprese che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell’offerta turistica regionale.

Per gli edifici esistenti di interesse storico, culturale, architettonico i comuni possono prevedere deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti.

Nei complessi ricettivi all’aria aperta è vietato: il mutamento della destinazione d’uso dei manufatti; la vendita delle piazzole, l’affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati; ogni forma di utilizzazione delle piazzole che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell’offerta al pubblico. Non costituisce limitazione dell’offerta al pubblico la concessione in uso di piazzole o di unità abitative, per periodi contrattualmente definiti, ad agenzie di viaggio o a tour operator.

La Giunta regionale, sentite le associazioni più rappresentative a livello regionale, approverà le disposizioni attuative della legge che disciplinano: i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le altre tipologie di alloggio turistico disciplinate dalla presente legge nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse.

 

 

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