Lo Stabile di Genova verso la qualifica di “Teatro Nazionale"
Il Consiglio regionale della Liguria ha confermato la modifica dello Statuto del teatro Stabile di Genova, con l’intento di garantire le condizioni per il riconoscimento della qualifica di “Teatro Nazionale”. I cambiamenti apportati sono stati resi possibili grazie all’approvazione della delibera “Modifiche dello statuto dell’Ente autonomo teatro stabile di Genova”, approvata con il voto favorevole di maggioranza e Nuovo Centro Destra e l’astensione degli altri gruppi di minoranza.
Il documento approvato evidenzia il fatto che lo Stabile ha tutte le caratteristiche artistiche per ambire alla qualifica di Teatro Nazionale, visto che, oltre alla produzione teatrale e alle proposte di spettacoli ospitati, svolge attività didattiche, culturali e di ricerca drammaturgica; dispone di una Scuola di Recitazione, cura una sua produzione editoriale e ha fondato il Museo-Biblioteca dell'Attore, uno dei maggiori centri di documentazione sul tema del teatro e dello spettacolo in Italia. La delibera provvede anche ad affrontare la problematica derivante dal fatto che dal 31 dicembre scorso la Provincia di Genova, già socio fondatore del teatro, è cessata di esistere. Quest’ultima deteneva il 20 per cento delle quote della fondazione, mentre il 60% era del Comune di Genova e il restante 20 cento della Regione Liguria. Le quote della Provincia vengono attribuite in parti uguali a Comune e Regione che così avranno rispettivamente il 70 e il 30 per cento delle stesse. Anche i rappresentanti istituzionali e i contributi annui erogati saranno coerenti a queste percentuali. L’Assemblea dell’Ente sarà quindi costituita da sette rappresentanti nominati dal Comune di Genova e tre nominati dalla Regione Liguria. Le funzioni di presidente e di vice presidente, di segretario, di componente dell’Assemblea sono svolte a titolo gratuite.
Le altre modifiche recepiscono quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 34/2006, n. (Disciplina degli interventi regionali dello spettacolo dal vivo) e dal decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 1° luglio 2014, n. 71 (Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).
In particolare si prende atto che sono stati approvati i nuovi criteri e le modalità per l’erogazione, la liquidazione e l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo.
Tra l'altro si prevede che il direttore del teatro possa effettuare prestazioni artistiche al massimo per uno spettacolo ivi rappresentato e non possa svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro. Infine uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori saranno designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo e la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di genere nell’accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, così come previsto dalla legge nazionale
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