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14
Set

Nuove regole sulla caccia

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b2ap3_thumbnail_Aula.jpgVia libera ad alcune modifiche alla legge regionale sula caccia. Dopo un lungo dibattito l’Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza un provvedimento che rivede la legge regionale n.29 del 1 luglio 1994 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” . 

Il nuovo testo recepisce alcune modifiche della legge nazionale e introduce correttivi che tengono conto del nuovo ruolo delle Province e del relativo passaggio di competenze dalle Province alla Regione. D’ora innanzi sarà la Regione e non più le Province, ad indicare agli ATC (Ambiti territoriali di caccia) e ai CA (Comprensori alpini) il numero massimo entro in cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie; vengono, inoltre, uniformati alla norma nazionale i contenuti del calendario venatorio mantenendo il riferimento all’indicazione del carniere stagionale.  Nel provvedimento viene definito il concetto di carrozzabilità delle strade per rendere più chiaro l’ambito di applicazione di alcune disposizioni contenute nella norma regionale e nazionale in materia di esercizio dell’attività venatoria. Viene, infine, introdotta una sanzione (da 100 a 400 euro) per chiunque volontariamente compia azioni di sabotaggio all’esercizio venatorio, provocando intenzionalmente l’interruzione della caccia o turbando il regolare svolgimento dell’attività venatoria.

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